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Ciao a tutti, qualcuno di voi mi sa spiegare meglio i "requisiti" richiesti dal DM 14/01/2008 in merito alla "nuova" figura del Direttore Tecnico per i centri di trasformazione/presagomatura del tondo in acciaio B450C per cemento armato (vedi par. 11.3.1.7 del DM 14/01/2008).
Ad un certo punto il paragrafo citato dice: "...è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell'art.64 comma 3 del DL 380/2001."
Il comma 3 del'art.64 del DL 380/2001 cita: "L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali."
Ma nel centro di trasformazione/presagomatura non si esegue nessuna "opera", non si esegue nessun calcolo, ma si eseguono "pedissequamente" le indicazione di sagomatura dell'acciaio B450C, riportate nei disegni strutturali/esecutivi forniti dagli strutturisti...!!!! Perchè il direttore tecnico deve essere iscritto al relativo albo (e poi a quale albo...??? esiste forse un albo dei direttori tecnici...???).
La norma, probabilmente, è stata estrapolata da quanto previsto per i prefabbricati per i quali già con la precedente normativa era prevista la figura del direttore dei lavori di stabilimento. Tecnico abilitato si intende persona iscritta ad albo (tipicamente ingegneri e/o architetti inizailmente metà anni 80 anche geometri). A domanda il STC inizialmente ha risposto che doveva essere ingegnere - architetto (anche laurea triennale)scartando i geometri-periti. Per molto tempo le domande di accreditamento sono rimaste bloccate presso il STC. A seguito del sisma in Abruzzo ed il repentino dietrofront della proroga delle NTC, hanno dovuto con precipitazione rilasciare gli attestati (mica poteva essere in vigore le NTC senza centri qualificati a presagomare l'accaio). A questo punto hanno accettato alcune richieste con d.t geometra (alcuni anche non iscritti all'albo solo inviando il certificato).
La domanda successiva sarà: interno o esterno. A rigor di logica (visto i precedenti anche nei campo dei prefabbricati) potrebbe essre esterno. Il STC ha risposto che dovrebbe essere interno, in realtà so che in acluni centri è esterno. Se vuole continuo. Per i centri di presagomatura che operano in sedi staccate come prima interpretazione c'era quella secondo cui ogni sede doveva avere il suo d.t..... Poi mi sembra che sia stata accettata la prassi secondo cui ci debba essere un d.t. codadiuvato da persone esperte per ogni centro di trasformazione.
Se vuole ulteriori chirimenti può trovare notizie sul sito dell' ANSFER.
> Ciao a tutti, > qualcuno di voi mi sa spiegare meglio i "requisiti" richiesti > dal DM 14/01/2008 in merito alla "nuova" figura del Direttore Tecnico per > i centri di trasformazione/presagomatura del tondo in acciaio B450C per > cemento armato (vedi par. 11.3.1.7 del DM 14/01/2008).
> Ad un certo punto il paragrafo citato dice: "...è fatto obbligo a tali > centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà > secondo il disposto dell'art.64 comma 3 del DL 380/2001."
> Il comma 3 del'art.64 del DL 380/2001 cita: "L'esecuzione delle opere deve > aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel > relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi > sugli ordini e collegi professionali."
> Ma nel centro di trasformazione/presagomatura non si esegue nessuna > "opera", non si esegue nessun calcolo, ma si eseguono "pedissequamente" le > indicazione di sagomatura dell'acciaio B450C, riportate nei disegni > strutturali/esecutivi forniti dagli strutturisti...!!!! > Perchè il direttore tecnico deve essere iscritto al relativo albo (e poi a > quale albo...??? esiste forse un albo dei direttori tecnici...???).
Dimenticavo citazione del DL 380/2001 art. 64 comma 3 L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
> Ciao a tutti, > qualcuno di voi mi sa spiegare meglio i "requisiti" richiesti > dal DM 14/01/2008 in merito alla "nuova" figura del Direttore Tecnico per > i centri di trasformazione/presagomatura del tondo in acciaio B450C per > cemento armato (vedi par. 11.3.1.7 del DM 14/01/2008).
> Ad un certo punto il paragrafo citato dice: "...è fatto obbligo a tali > centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà > secondo il disposto dell'art.64 comma 3 del DL 380/2001."
> Il comma 3 del'art.64 del DL 380/2001 cita: "L'esecuzione delle opere deve > aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel > relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi > sugli ordini e collegi professionali."
> Ma nel centro di trasformazione/presagomatura non si esegue nessuna > "opera", non si esegue nessun calcolo, ma si eseguono "pedissequamente" le > indicazione di sagomatura dell'acciaio B450C, riportate nei disegni > strutturali/esecutivi forniti dagli strutturisti...!!!! > Perchè il direttore tecnico deve essere iscritto al relativo albo (e poi a > quale albo...??? esiste forse un albo dei direttori tecnici...???).